In particolare, l’insorgente lamentava i ritardi accumulati dall’Autorità nella procedura di nomina del perito e nell’evadere le richieste concernenti i diritti di visita materni. Il reclamo non ha comunque avuto esito positivo: con sentenza del 12 giugno 2013 questa Camera ha considerato le critiche in parte infondate e in parte superate dagli eventi, pur rilevando che l’espletamento dei diritti di visita era stato caratterizzato da spostamenti e riduzioni che non corrispondevano all’interesse della minore. Q. Con scritto 2 maggio 2013, il dr. __________ ha trasmesso copia del suo referto specialistico.