Con decisione del 27 agosto 2012, l’allora Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso presentato da RE 1. L’istanza di ricorso ha ritenuto giustificato l’intervento della Commissione tutoria, considerando che la privazione della custodia materna si giustificava non solo alla luce della perizia del SMP, ma anche sulla base degli altri atti del procedimento (fra cui il recente referto – di parte – commissionato alla psicoterapeuta __________, che sottolineava l’esigenza di accompagnare la madre in un percorso, in vista di essere reintegrati nell’affido del figlio; cfr. consid. 4, pag. 9-10).