{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-12-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-277_2014-12-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117973&nX40_KEY=4921730&nTrefferzeile=41&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3e54b7fc0129379500e99f423f73839b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.277"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 29.12.2014 9.2013.277"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Le spese peritali sono costi relativi al procedimento di protezione e ne seguono l’esito; vanno addebitate al minore, se la procedura si conclude con l'emanazione di misure. 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I genitori devono dunque farsene carico in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio\n\n\nSecondo la giurisprudenza e la dottrina, nel caso in cui la procedura si conclude con l'emanazione di misure protettrici, tali costi devono essere addebitati al figlio, che viene dunque considerato soccombente (v. sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; sentenza CDP del 17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15, consid. 3, confermata con STF del 10 ottobre 2013, inc. 5A_96/2013; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC n. 22): in tal caso, i genitori devono sì farsene carico, ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio (Sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c). Questo dovere generale dei genitori è indissolubilmente legato al rapporto di filiazione, non si modifica con la privazione dell’autorità parentale e prevale sul dovere di assistenza dello Stato sgorgante dal diritto all’assistenza giudiziaria (DTF 119 Ia 134, consid. 4).\nSe la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'autorità tutoria adotti misure concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate al figlio – che non può essere considerato soccombente – né ai genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento reprensibile (sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c, consid. 6 non pubblicato).\n2.4. Nella fattispecie, il reclamo è in gran parte incentrato sulla contestazione del fatto che RE 1 possa essere considerata soccombente nella procedura in questione. Le argomentazioni contenute nel reclamo si fondano tuttavia sul presupposto – errato – secondo cui l’Autorità di protezione abbia ritenuto RE 1, in prima persona, parte soccombente alla procedura. In realtà, ciò non è stato il caso.\nPur con una motivazione succinta, l’Autorità di protezione ha chiaramente indicato di dover considerare la fattura emessa dal dottor __________, per la sua perizia, come una spesa della procedura di protezione. Procedura di protezione che ha per oggetto, lo si ricorda, il bene della minore. Le risultanze della perizia in questione hanno fornito delle indicazioni sui provvedimenti da adottare a tutela della piccola PI 1, ciò che ha dato luogo all’adozione di alcuni provvedimenti.\nAnzitutto, mediante la risoluzione 23/29 maggio 2013 (ris. n. 14577) l’Autorità di protezione ha sostituito la curatrice educativa della bambina, dimissionaria, ha messo in atto un progetto di ricongiungimento tra madre e figlia ed ha incaricato la curatrice di una serie di compiti aggiuntivi a tutela della minore, indicati dal perito stesso (“verificare regolarmente la continuazione da parte della signora RE 1 della presa a carico psicoterapeutica (…), della presa a carico psicofarmacologica (…), dei colloqui con la madre [di RE 1] insieme alla psicologa (…), del lavoro terapeutico madre-bambina presso il Centro __________ di __________ (…)”; cfr. risoluzione, pag. 3). Pertanto, il fatto che, in ultima analisi, il progetto di ricongiungimento madre-figlia messo in atto a seguito della perizia del dr. __________ fosse teso alla reintegrazione della custodia parentale (decretata poi con risoluzione n. 15131/15548 del 29 agosto 2013/8 novembre 2013), non significa che RE 1 debba essere considerata “vincente”, né che la bambina non abbia beneficiato – e stia tuttora beneficiando – di provvedimenti ex art. 307 CC e seguenti.\nQuesta circostanza risulta essere l’unica pertinente per determinare la soccombenza nell’ambito delle misure di protezione e, di conseguenza, l’addebito dei costi ad entrambi i genitori di PI 1. A tale riguardo la reclamante non spende una parola, perdendo completamente di vista tale aspetto e diffondendosi invece sui torti che ritiene di aver subito nel corso del procedimento a seguito dei comportamenti dell’Autorità di protezione e degli altri operatori coinvolti.\nAl di là del fatto che questa Camera non ritiene sia compito di un perito, nell’ambito di una indagine concernente le capacità genitoriali, emettere un giudizio su eventuali manchevolezze commesse dall’Autorità (medesime considerazioni valgono per l’opinione espressa dal dr. __________ nel suo scritto 7 gennaio 2014, pag. 2 in basso), occorre sottolineare che spetterà al Giudice civile, già adito con istanza di conciliazione 31 luglio 2014 da RE 1 e PI 1, pronunciarsi sulla fondatezza di tali considerazioni – da un profilo giuridico, e non medico – e sulle eventuali conseguenze pecuniarie per lo Stato. Sarà dunque il Giudice civile, semmai, a valutare se alla luce di quanto accaduto anche il costo della perizia debba essere considerato un danno subito da RE 1. Quest’ultima ha già peraltro indicato la sua quota parte, in via prudenziale, nella sua richiesta di risarcimento (cfr. istanza di conciliazione, pag. 23).\nIn questa sede tuttavia, in assenza di validi argomenti contrari, non ci si può esimere dall’applicare il principio che pone a carico del minore i costi della procedura che ha portato all’emanazione di misure protettrici."}