{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-12-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-277_2014-12-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117973&nX40_KEY=4921730&nTrefferzeile=41&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3e54b7fc0129379500e99f423f73839b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.277"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 29.12.2014 9.2013.277"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Le spese peritali sono costi relativi al procedimento di protezione e ne seguono l’esito; vanno addebitate al minore, se la procedura si conclude con l'emanazione di misure. 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Esse “seguono per principio l’esito della procedura medesima e vanno addebitati alla minore PI 1”: di conseguenza, tali costi devono essere messi a carico dei genitori di quest'ultima, in virtù del loro dovere di assistenza (risoluzione impugnata, pag. 2).\nOsservando che l’accertamento peritale consisteva nell’esame dello stato di salute della madre e delle sue possibilità di recupero delle attitudini genitoriali, e che esso si era reso necessario a seguito delle sue difficoltà personali, l’Autorità di protezione ha considerato che “ben si giustifica di procedere alla ripartizione delle spese occasionate dalla procedura”, ed ha dunque posto a carico di RE 1 la fattura del dott. __________ nella misura di ¾ dell’importo (risoluzione impugnata, pag. 2).\n2.2. Ripercorrendo alcune tappe salienti della fattispecie, la reclamante contesta la messa a suo carico di parte dei costi, giudicandola profondamente ingiusta e chiedendo che gli stessi vengano integralmente assunti dallo Stato.\nRE 1 ritiene che non sia chiara la motivazione che ha spinto l’Autorità di protezione a porre a suo carico una parte delle spese peritali, e che nella decisione non venga nemmeno indicata chiaramente la parte soccombente (contrariamente a quanto detto nella decisione relativa all’assunzione dei costi della perizia dell’SMP; reclamo, pag. 6-7).\nL’insorgente sostiene che in base alle norme applicabili (segnatamente l’art. 29 cpv. 2 LPMA nonché l’art. 106 CPC) la ripartizione delle spese giudiziarie debba fondarsi sul principio del successo, ovvero sulla presunzione che la parte soccombente abbia causato i costi del processo (reclamo, pag. 6). Il grado di soccombenza deve essere determinato comparando le richieste delle parti con il dispositivo della decisione (reclamo, pag. 6).\nNella fattispecie, RE 1 ritiene di non essere soccombente, nella misura in cui “dalla nascita della figlia, dopo la decisione supercautelare 29.7.2011 che ha revocato la custodia parentale sulla figlia, ha sempre chiesto l’annullamento di tale decisione e soprattutto ha sempre contestato le risultanze della perizia 20.12.2011 del Servizio medico psicologico”: “le richieste della madre e le sue contestazioni sono state accolte solo a seguito della perizia del dott. med. __________” (reclamo, pag. 7).\nSecondo la reclamante, il contenuto della perizia stessa dimostrerebbe che lei non può essere ritenuta soccombente, madre e figlia dovendo invece essere considerate “vittime della procedura” e di due gravi “torti-danni”: il primo il giorno del parto, con la notifica della decisione di ritiro della custodia sulla figlia, e il secondo nel dicembre 2011, a causa dei contenuti della perizia del SMP (“incompleta, imprecisa, inesatta”; cfr. reclamo, pag. 3 e 7-8). Secondo l’insorgente, se l’Autorità di protezione avesse tenuto conto delle sue contestazioni alla perizia dell’SMP – poi criticata duramente anche dal dr. __________ – non sarebbe stato necessario far esperire una seconda perizia e non vi sarebbero stati i relativi costi (oltre al fatto che madre e figlia non avrebbero dovuto vivere separate per due anni; reclamo, pag. 9). Nel reclamo si sostiene che “l’Autorità di protezione, accollando le spese della perizia a RE 1, non riconosce l’ingiustizia inflitta alla reclamante”, che il perito non esita a definire «ingiustizia traumatica» (reclamo, pag. 9-10). L’Autorità di protezione, in particolare, dimenticherebbe che RE 1 “ha dovuto sempre ricorrere contro tutte le decisioni a lei ostili e ha dovuto rivolgersi a uno studio legale per tutelare i suoi diritti”, essendo sin dall’inizio stati commessi gravi errori (reclamo, pag. 10). Non sarebbe dunque equo addebitarle ora anche le spese per una perizia che si conclude a suo favore, le stesse dovendo essere invece addebitate allo Stato (reclamo, pag. 10).\n2.3. Ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione della misura di protezione (compenso, spese, tasse) sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Tali costi fanno parte degli oneri di mantenimento del figlio, cui i genitori devono provvedere nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé medesimo con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cfr. art. 276 cpv. 1 in fine e 3 CC; v. anche Breitschmid, BSK ZGB I, 4ª ed., ad art. 276 CC n. 22 e cit.).\nCiò non è invece il caso per i costi relativi al procedimento di protezione, che non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori ma seguono l’esito del procedimento e dunque il principio della soccombenza (Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC n. 22). Giusta l’art. 29 cpv. 2 LPMA infatti, le autorità regionali di protezione possono condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse; è applicabile per analogia il Codice di diritto processuale civile (CPC) e la Legge sulla tariffa giudiziaria."}