{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-12-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-277_2014-12-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117973&nX40_KEY=4921730&nTrefferzeile=41&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3e54b7fc0129379500e99f423f73839b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.277"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 29.12.2014 9.2013.277"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Le spese peritali sono costi relativi al procedimento di protezione e ne seguono l’esito; vanno addebitate al minore, se la procedura si conclude con l'emanazione di misure. 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Alla curatrice è stato conferito il compito di sostegno educativo ai genitori e di valutare e sottoporre per approvazione alla Commissione tutoria le relazioni personali dei genitori con la figlia (in seguito esteso anche al coordinamento delle relazioni personali con gli altri parenti). Con riferimento a RE 1, nella decisione si precisa che la sorveglianza del diritto di visita avrà lo scopo di “vigilare e aiutare la madre nell’acquisizione di maggiori competenze nell’accudimento della figlia” (pag. 2).\nH. All’udienza indetta per chiarire la situazione relativamente al progetto della minore, il presidente della Commissione tutoria ha ribadito di non avere “motivi di non considerare valide le valutazioni e conclusioni della perizia giudiziaria del 20 dicembre 2011”, relativizzando semmai la durata dell’affidamento proposta (a lungo termine), rivalutando in tempi più brevi le capacità genitoriali materne (verbale, pag. 1). La Commissione tutoria ha poi riferito di un recente rapporto di Casa __________ che “riporta dei comportamenti preoccupanti della madre, i quali devono essere presi seriamente in considerazione anche per il progetto futuro” (verbale, pag. 2). Il legale di RE 1 ha insistito che il collocamento di PI 1 avvenisse presso la famiglia SOS che già l’aveva accolta alla nascita, sottolineando come vi siano “tutte le premesse perché la madre possa ristabilire in tempi ragionevolmente brevi normali rapporti genitoriali” (verbale, pag. 3).\nI. Il 25 giugno 2012 RE 1 ha presentato alla Commissione tutoria un rapporto aggiornato concernente le capacità genitoriali, allestito dalla psicoterapeuta __________. In base a tale documento, vi sarebbero i presupposti per un riavvicinamento madre-figlia, accompagnato dalla famiglia SOS cui era stata già affidata PI 1. RE 1 postulava dunque una nuova decisione da parte della Commissione tutoria.\nL. Con decisione del 20 luglio 2012, la Commissione tutoria ha confermato la privazione della custodia di RE 1 su PI 1, collocandola presso una famiglia affidataria e sospeso, per la durata dell’inserimento, le relazioni personali con la madre, da ripristinare in forma sorvegliata non appena ricevute le indicazioni dell’Ufam. Ha inoltre messo a carico le spese concernenti la perizia del SMP ai genitori, metà ciascuno.\nContro tale decisione RE 1 è insorta con ricorso 6 agosto 2012 all’allora Autorità di vigilanza sulle tutele, postulando un collocamento presso un’altra famiglia affidataria (la famiglia SOS che si era già occupata di PI 1) o, in alternativa, presso la nonna materna, e che il collocamento fosse decretato a breve termine – con l’obiettivo di ripristinare al più presto la custodia parentale materna – prevedendo diritti di visita adeguati e senza sorveglianza.\nM. Con decisione del 27 agosto 2012, l’allora Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso presentato da RE 1. L’istanza di ricorso ha ritenuto giustificato l’intervento della Commissione tutoria, considerando che la privazione della custodia materna si giustificava non solo alla luce della perizia del SMP, ma anche sulla base degli altri atti del procedimento (fra cui il recente referto – di parte – commissionato alla psicoterapeuta __________, che sottolineava l’esigenza di accompagnare la madre in un percorso, in vista di essere reintegrati nell’affido del figlio; cfr. consid. 4, pag. 9-10). L’Autorità di vigilanza ha tuttavia stabilito che, “per fugare eventuali dubbi rispetto allo stato di salute della madre, alle sue possibilità di recupero delle attitudini genitoriali e, dandosene il caso, per avere un programma di riavvicinamento concreto e elaborato da specialisti”, che mancava, era “necessario affidare un nuovo incarico a persona neutra”, ragion per cui la Commissione tutoria doveva “pertanto e da subito incaricare uno specialista” affinché procedesse, “senza indugio, come indicato” (consid. 6, pag. 11).\nN. Facendo seguito a questa pronuncia, con decisione 11/26 ottobre 2012 (ris. n. 13374) la Commissione tutoria ha incaricato il dr. __________ di __________ di procedere ad una valutazione dello stato di salute della madre e sulle sue possibilità di recupero delle attitudini genitoriali, elaborando, se del caso, un programma di riavvicinamento concreto.\nLa nomina del perito era stata sollecitata dal legale di RE 1, che aveva tuttavia domandato che non venisse incaricato il dr. __________, il cui profilo non sembrava adatto al mandato in questione, suggerendo invece quale possibile scelta il dr. __________, “pedopsichiatra e psichiatra per adulti, che ha un’attività peritale intensa e riconosciuta” (lettera 18 ottobre 2012, pag. 2).\nO. Con risoluzione n. 13794 del 10/15 gennaio 2013 l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha revocato il mandato conferito al dr. __________, viste “le problematiche burocratiche-amministrative sorte, tali da non permettere un espletamento in tempi brevi della valutazione peritale richiesta” e lo ha affidato al dr. med. __________ di __________. Al perito è stato dato un termine scadente il 30 aprile 2013 per presentare il suo rapporto."}