{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-12-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-277_2014-12-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117973&nX40_KEY=4921730&nTrefferzeile=41&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3e54b7fc0129379500e99f423f73839b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.277"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 29.12.2014 9.2013.277"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Le spese peritali sono costi relativi al procedimento di protezione e ne seguono l’esito; vanno addebitate al minore, se la procedura si conclude con l'emanazione di misure. I genitori devono dunque farsene carico in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:53", "Checksum": "c0af7b1b6ed626b681e3fa3d90f6c2e6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 29.12.2014 9.2013.277\nRegesto:\nLe spese peritali sono costi relativi al procedimento di protezione e ne seguono l’esito; vanno addebitate al minore, se la procedura si conclude con l'emanazione di misure. I genitori devono dunque farsene carico in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nDell'Oro |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________ |\n|\n|\nper quanto riguarda l’assunzione delle spese peritali concernenti la perizia 2 maggio 2013 del Dr. med. __________ |\ngiudicando sul reclamo dell’11 dicembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 29 agosto/8 novembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 è nata il 2011 dalla relazione – a quel momento già terminata – tra RE 1 e __________. I fatti salienti del procedimento, per quanto di interesse per questa procedura, possono essere così sintetizzati.\nB. Il 29 luglio 2014, verso la fine della gravidanza, l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria), ha ricevuto una segnalazione da parte dell’Ufficio delle famiglie e dei minorenni (Ufam). Allegando dei rapporti di Casa __________, l’Ufam esprimeva preoccupazioni in merito alla possibilità di RE 1 di potersi occupare adeguatamente della nascitura e chiedeva di valutare l’eventuale adozione di misure di protezione di quest’ultima.\nC. Con decisione supercautelare dello stesso giorno – da intimare tuttavia solo dopo il parto – la Commissione tutoria ha provvisoriamente privato RE 1 della custodia parentale sulla nascitura e disposto il suo trattenimento in ospedale.\nDopo il parto, RE 1 è stata dapprima ricoverata presso la Cinica Psichiatrica Cantonale (CPC; 7-10 agosto 2011) e in seguito presso l’Ospedale __________ (11 agosto - 2 novembre 2011).\nDopo aver sentito RE 1 all’udienza dell’11 agosto seguente, con decisione 18 agosto 2011 la Commissione tutoria ha confermato la privazione della custodia parentale, ha collocato PI 1 presso una famiglia SOS e a ha dato mandato al Servizio medico psicologico (SMP) di __________ di procedere ad una valutazione peritale delle capacità genitoriali della madre.\nDal 30 agosto 2011 la madre ha beneficiato di diritti di visita con PI 1 presso il Centro d’Infanzia Culla __________.\nCon decisione 20/25 ottobre 2011, PI 1 è stata collocata presso Casa __________. La madre, a quel momento ancora ricoverata a __________ ma “con decorso molto favorevole”, beneficiava di un inserimento in esternato, in attesa di un posto disponibile in internato.\nPI 1 ha trascorso le feste di Natale (congedi diurni, per la durata di 3 giorni) al domicilio di RE 1.\nD. Il 20 dicembre 2011 il SMP ha inviato alla Commissione tutoria la propria valutazione sulle capacità genitoriali di RE 1 e di __________. Per quanto concerne la madre, la perizia concludeva che le sue capacità genitoriali fossero “inadeguate”, che per PI 1 la via della permanenza in Istituto non fosse percorribile e un eventuale affido ai nonni materni “assolutamente deleterio” (pag. 6-7). Sulla base di questa valutazione, la Commissione tutoria si è dunque orientata verso un affidamento extrafamiliare a lungo termine, conferendo mandato all’Ufam per la ricerca di una famiglia in tal senso (ris. n. 11865 del 22/23 dicembre 2011); ha comunque impartito alle parti un termine per presentare eventuali domande di delucidazione/completazione.\nE. Con scritto 30 gennaio 2012 RE 1, assistita da un patrocinatore di fiducia, ha formulato aspre critiche al rapporto del SMP e ha prodotto una serie di documenti comprovanti, in particolare, il fatto che la diagnosi di sindrome schizoaffettiva ricorrente non corrispondesse più alla sua situazione di salute attuale, in continuo miglioramento, e il fatto che non vi sarebbero in concreto gli estremi per una misura estrema come l’affido extrafamigliare a lungo termine, che troncherebbe il rapporto madre-figlia. Nella misura in cui la Commissione tutoria non ritenesse sufficientemente comprovate tali argomentazioni, RE 1 domandava che venisse disposta una nuova perizia.\nIn data 23 febbraio 2012 il Presidente della Commissione tutoria si è incontrato in maniera informale con i patrocinatori dei genitori di PI 1, per una discussione in merito al suo futuro con particolare riferimento alla questione del ripristino della genitorialità.\nF. Con decisione 28 febbraio 2012, la Commissione tutoria ha comunicato all’Ufam di modificare il mandato conferito, nel senso di confermare “il mandato per la ricerca di una famiglia affidataria, ma con le caratteristiche di una famiglia disposta ad accogliere la minore e affrontare un percorso, in collaborazione con la madre naturale, teso a valutare la possibilità per quest’ultima di acquisire nel tempo il suo ruolo genitoriale” (pag. 1). Secondo la Commissione tutoria, “tenuto conto delle risultanze della perizia giudiziaria sulle capacità genitoriali”, si doveva verificare vi era “possibilità per la madre di acquisire le necessarie competenze genitoriali” (pag. 1). In parallelo, la Commissione tutoria doveva valutare “la nomina di un curatore educativo” e chiedere “una rivalutazione peritale (sulle capacità genitoriali) trascorso un determinato lasso di tempo” (pag. 1)."}