L'Autorità di protezione sembra infatti essersi adagiata sul divieto impartito da un commissario di polizia al padre – sotto comminatoria delle sanzioni dell'art. 292 CPS – di avere contatti con le figlie (cfr. verb. PO 27 marzo 2013 pag. 25 in basso e pag. 26 in alto); provvedimento, questo, per altro di dubbia validità. Non è infatti dato sapere se un simile divieto, che configura a ben guardare una misura sostitutiva della carcerazione preventiva o di sicurezza a norma dell'art. 237 cpv. 2 lett. g CPP, sia stato confermato dal competente giudice dei provvedimenti coercitivi.