Ciò indipendentemente dalle misure adottate in sede penale. In vero, dagli atti trasmessi a questa Camera, emerge che l'Autorità di protezione, non ha preso decisioni proprie in merito alle relazioni personali tra padre e figlie, neppure quando il 26/27 giugno 2013 ha ricevuto dal Procuratore pubblico la formale segnalazione dell'esistenza di un procedimento penale a carico di RE 1 per presunti atti sessuali ai danni delle figlie. L'Autorità di protezione sembra infatti essersi adagiata sul divieto impartito da un commissario di polizia al padre – sotto comminatoria delle sanzioni dell'art. 292 CPS – di avere contatti con le figlie (cfr.