b e c CPP). In tal caso, il giudice dei provvedimenti coercitivi può ovviare alla carcerazione preventiva o di sicurezza dell'imputato mediante misure sostitutive, quali segnatamente il divieto per l'interessato di avere contatti con determinate persone (art. 237 cpv. 2 lett. g CPP, in relazione con gli art. 18 e 221 cpv. CPP). Dette norme perseguono finalità esclusivamente procedurali (Commentario CPP, Meli, art. 237 CPP, N.3; CR CPP, Schmocker, art. 237 CPP, N. 2), quindi diverse rispetto a quelle del diritto di protezione dei minori.