Quest'ultima autorità può in effetti pure limitare o negare le relazioni personali tra genitori e figli. Ciò è il caso quando sussiste il serio timore che l'imputato, gravemente indiziato di un crimine o di un delitto, influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità; o minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (art. 221 cpv. 1 lett. b e c CPP).