A titolo abbondanziale, è opportuno ricordare che giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Secondo l'art. 274 cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali, segnatamente il diritto di visita, può essere negato se il bene del minore è messo in pericolo. Compete all'Autorità di protezione adottare i provvedimenti necessari soprattutto nel caso in cui vi sia il sospetto di abusi sessuali (CR CC I, Leuba, art. 274 CC, N. 9; Meier/Stettler, Droit de filiation, 4ª ed., Losanna-Ginevra 2009, Ni. 715 e segg.