A seguito di una precisa richiesta del reclamante, in data 3 dicembre 2013 la medesima autorità si è poi rifiutata di confermare la validità formale della decisione e di indicare i termini e l'autorità di ricorso. Così facendo, l'Autorità di protezione si è sostanzialmente rimangiata una decisione presa, negandole validità formale e impedendo al padre di contestarla con reclamo davanti a questa Camera. Considerati anche i termini di tempo molto ristretti, in particolare per la definizione dell'auspicato diritto di visita natalizio, va riconosciuto che il modo di procedere dell'Autorità di protezione costituisce un palese diniego di giustizia.