Gli operatori del Punto d'incontro sono stati inoltre invitati a redigere un rapporto dopo i primi tre mesi delle visite padre-figlie. L'Autorità di protezione ha per contro dichiarato irricevibile l'istanza 9 ottobre 2013 del padre tendente all'attribuzione dell'autorità parentale congiunta e respinto la richiesta di procedere ad accertamenti sull'idoneità genitoriale della madre. Questa decisione non è stata oggetto d'impugnazione. I. Con istanza 20 novembre 2013 RE 1 ha chiesto all'Autorità di protezione di fare allestire dal Punto d'Incontro un resoconto intermedio sull'esercizio del diritto di visita padre-figlie, postulando di entrarne poi in possesso.