{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-12-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-274_2013-12-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115317&nX40_KEY=4921755&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "94223abfb9a09c29a24e629b73f39de2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.274"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 19.12.2013 9.2013.274"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diniego di giustizia dell’Autorità di protezione; Regolamentazione delle relazioni personali, necessità di intervento da parte dell’Autorità di protezione a prescindere dall’esistenza di provvedimenti di carattere penale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:19:08", "Checksum": "90b5960d7d68a8c5f0dce47a162ff6c3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 19.12.2013 9.2013.274\nRegesto:\nDiniego di giustizia dell’Autorità di protezione; Regolamentazione delle relazioni personali, necessità di intervento da parte dell’Autorità di protezione a prescindere dall’esistenza di provvedimenti di carattere penale\n\n\nN. Con scritto 3 dicembre 2013, l'Autorità di protezione – con riferimento agli scritti 20, 21 novembre 2013 e al fax 2 dicembre 2013 – ha ribadito nella sostanza quanto già comunicato nello scritto del 26 novembre 2013, e in particolare che “una visita straordinaria, in occasione del pranzo natalizio tra le bambine, il padre e la sua famiglia”, non poteva “entrare in considerazione”. Ha per finire respinto “la richiesta di emanare una formale decisione, con l'indicazione delle vie ricorsuali”.\nO. In data 6/9 dicembre 2013 RE 1 ha introdotto reclamo per denegata giustizia a questa Camera, contestando il diniego dell'Autorità di protezione di emanare una decisione formale.\nP. Il 16/17 dicembre 2013 l'Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni, trasmettendo l'incarto a questa Camera. In merito alle considerazioni dell'Autorità di protezione si dirà, se necessario, nel seguito.\nConsiderato\nin diritto\n1. Il diniego di giustizia e il ritardo ingiustificato delle Autorità di protezione sono assimilati a delle decisioni e possono essere oggetto di reclamo (art. 450a cpv. 2 CC), in ogni tempo (450b cpv. 3 CC), alla Camera di protezione (art. 48 lett. f n. 2 LOG).\n2. Il diniego di giustizia consiste nel rifiuto dell'autorità di occuparsi di un procedimento, mentre vi è ritardata giustizia quando l'autorità procrastina in modo inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue attribuzioni. Sapere se la durata di un procedimento ecceda quella “ragionevole” dipende dal tipo di procedura, dalla complessità del caso specifico e dal comportamento delle parti (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, nota 121 pag. 61; DTF 135 I 277 consid. 4.4).\n3. Nel caso in esame l'Autorità di protezione ha di fatto respinto le richieste presentate da RE 1 il 20 e 21 novembre 2013 di poter disporre di un rapporto intermedio del Punto d'Incontro sull'esercizio del diritto di visita e di poter avere contatti telefonici con le figlie e un incontro natalizio di lui e della sua famiglia con le bambine da tenersi il 24 dicembre 2013 presso il Punto d'Incontro. A seguito di una precisa richiesta del reclamante, in data 3 dicembre 2013 la medesima autorità si è poi rifiutata di confermare la validità formale della decisione e di indicare i termini e l'autorità di ricorso.\nCosì facendo, l'Autorità di protezione si è sostanzialmente rimangiata una decisione presa, negandole validità formale e impedendo al padre di contestarla con reclamo davanti a questa Camera. Considerati anche i termini di tempo molto ristretti, in particolare per la definizione dell'auspicato diritto di visita natalizio, va riconosciuto che il modo di procedere dell'Autorità di protezione costituisce un palese diniego di giustizia.\nDetta autorità va pertanto invitata a pronunciarsi senza indugio sulle richieste formulate dal reclamante, con decisione chiara ed impugnabile, con considerazione di tutte le circostanze del caso.\n4. A titolo abbondanziale, è opportuno ricordare che giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Secondo l'art. 274 cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali, segnatamente il diritto di visita, può essere negato se il bene del minore è messo in pericolo. Compete all'Autorità di protezione adottare i provvedimenti necessari soprattutto nel caso in cui vi sia il sospetto di abusi sessuali (CR CC I, Leuba, art. 274 CC, N. 9; Meier/Stettler, Droit de filiation, 4ª ed., Losanna-Ginevra 2009, Ni. 715 e segg.; sentenza TF, 25.8.2006, 5P.131/2006). In tal caso, la presenza di una terza persona è una delle modalità previste per l'esercizio del diritto di visita (Bally, Die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der Vormundschaftsbehörde, in RDT 2008 pag. 3, p.to 2.2.1; DTF 5A_377/2009 del 3 settembre 2009, cons. 5.2). Lo scopo di quest'ultima modalità è di favorire la relazione con il beneficiario degli incontri (Bally, op. cit., pag. 5 p.to 3.4.1).\nLe competenze dell'Autorità di protezione vanno distinte da quelle dell'autorità penale. Quest'ultima autorità può in effetti pure limitare o negare le relazioni personali tra genitori e figli. Ciò è il caso quando sussiste il serio timore che l'imputato, gravemente indiziato di un crimine o di un delitto, influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità; o minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (art. 221 cpv. 1 lett. b e c CPP). In tal caso, il giudice dei provvedimenti coercitivi può ovviare alla carcerazione preventiva o di sicurezza dell'imputato mediante misure sostitutive, quali segnatamente il divieto per l'interessato di avere contatti con determinate persone (art. 237 cpv. 2 lett. g CPP, in relazione con gli art. 18 e 221 cpv. CPP). Dette norme perseguono finalità esclusivamente procedurali (Commentario CPP, Meli, art. 237 CPP, N.3; CR CPP, Schmocker, art. 237 CPP, N. 2), quindi diverse rispetto a quelle del diritto di protezione dei minori.\nNel caso in esame competeva pertanto all'Autorita di protezione assumere le necessarie informazioni presso l'autorità penale e mettere in atto i provvedimenti, di sua competenza, a protezione del bene delle minori. Ciò indipendentemente dalle misure adottate in sede penale."}