Va infine evidenziato come il reclamante non presenti nemmeno nuovi elementi che giustifichino un’eventuale evoluzione positiva della sua situazione tali da aver nel frattempo modificato i presupposti per l'istituzione della curatela. Misura che è stata chiesta, lo si rammenta, dal curatelato stesso e non è stata contestata al momento della sua istituzione. 6. Visto quanto sopra il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata, con l'invito a RE 1 a collaborare con il curatore. Tassa e spese di giustizia sarebbero da porre a carico del reclamante, che risulta interamente soccombente. Tuttavia, date le circostanze, eccezionalmente si rinuncia al loro prelievo. Per questi motivi