Lo specialista ha quindi preavvisato negativamente, ad uso dell’Autorità di protezione, la revoca della figura curatelare. A mente di questo giudice, risultano manifestamente adempiute le condizioni per il mantenimento di una curatela ai sensi degli art. 394 e 395, che peraltro sembrerebbe aver dato buoni risultati finchè il curatelato ha collaborato con il curatore. Va infine evidenziato come il reclamante non presenti nemmeno nuovi elementi che giustifichino un’eventuale evoluzione positiva della sua situazione tali da aver nel frattempo modificato i presupposti per l'istituzione della curatela.