a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare (n. 2). 3. Ai sensi dell'art. 394 CC, se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di rappresentanza (cpv. 1); l'Autorità di protezione può limitare di conseguenza l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (cpv. 2); anche se non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato dagli atti del curatore (cpv. 3). In virtù dell'art. 395 cpv.