{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-08-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-273_2014-08-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117112&nX40_KEY=4711080&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "48c890be8203434f0f69978f4132ec31"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["9.2013.273"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 25.08.2014 9.2013.273"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Revoca curatela negata"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:20:16", "Checksum": "3e5a81dd33a20fefbf9b3ca37c59a8d0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 25.08.2014 9.2013.273\nRegesto:\nRevoca curatela negata\n\n\nDalle osservazioni del curatore si desume che RE 1 in passato abbia accumulato numerosi debiti. Grazie alla misura istituita è stato quindi possibile evadere la corrispondenza arretrata e avviare un programma per saldare i debiti accumulati, oltre che organizzare un sostegno personale regolare (SCUDO), senza il quale “probabilmente rigenererebbe quel disordine e trascuratezza degli ambienti”.\nLo psichiatra che ha in cura il reclamante, nel citato certificato ha inoltre evidenziato come sia “vero che nei momenti di benessere può badare alle sue incombenze amministrative con il solo aiuto di un assistente sociale”, ma che “il problema si pone però nei momenti di marcata sofferenza (con relativo ritiro sociale e abulia). In queste fasi (relativamente frequenti) egli non è in grado di badare in modo soddisfacente alla cura di sé, del suo domicilio e nemmeno agli obblighi amministrativi”. Lo specialista ha quindi preavvisato negativamente, ad uso dell’Autorità di protezione, la revoca della figura curatelare.\nA mente di questo giudice, risultano manifestamente adempiute le condizioni per il mantenimento di una curatela ai sensi degli art. 394 e 395, che peraltro sembrerebbe aver dato buoni risultati finchè il curatelato ha collaborato con il curatore. Va infine evidenziato come il reclamante non presenti nemmeno nuovi elementi che giustifichino un’eventuale evoluzione positiva della sua situazione tali da aver nel frattempo modificato i presupposti per l'istituzione della curatela. Misura che è stata chiesta, lo si rammenta, dal curatelato stesso e non è stata contestata al momento della sua istituzione.\n6. Visto quanto sopra il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata, con l'invito a RE 1 a collaborare con il curatore.\nTassa e spese di giustizia sarebbero da porre a carico del reclamante, che risulta interamente soccombente. Tuttavia, date le circostanze, eccezionalmente si rinuncia al loro prelievo.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è respinto.\n2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia.\n3. Notificazione:\nComunicazione:\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}