{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-08-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-273_2014-08-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117112&nX40_KEY=4921731&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "48c890be8203434f0f69978f4132ec31"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.273"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 25.08.2014 9.2013.273"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Revoca curatela negata"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:25:25", "Checksum": "98e8cba74377801754ff773ef7aa44f5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 25.08.2014 9.2013.273\nRegesto:\nRevoca curatela negata\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nPerucconi-Bernasconi |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________ |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda il rifiuto della sua istanza di revoca della curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC |\ngiudicando sul reclamo del 5 dicembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 settembre 2013, recte 26 novembre 2013, dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. Facendo seguito a una sua richiesta del 17 maggio 2013, l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha posto RE 1 a beneficio di una curatela di rappresentanza e amministrazione. La misura è stata istituita con decisione 7 agosto 2013 ed è stato nominato quale curatore CUR 1, con i compiti di (a) rappresentare l’interessato nei suoi aspetti di gestione amministrativa, segnatamente nei rapporti con le Autorità, i servizi amministrativi, le banche, la posta, le assicurazioni (sociali), altre istituzioni o persone private, come pure (b) di rappresentare l’interessato nella gestione dei propri affari finanziari. Amministrare l’insieme dei redditi e del patrimonio con la dovuta diligenza.\nB. Con istanza 4 novembre 2013 RE 1 ha chiesto la “disdetta del contratto di curatela” con l’Autorità di protezione “poiché l’aiuto non soddisfa le sue aspettative”.\nC. L’Autorità di protezione ha emanato una decisione con la quale ha respinto la richiesta di RE 1 in data 26 novembre 2013 (la decisione indica erroneamente la data del 26 settembre 2013).\nD. Contro la suddetta decisione è insorto RE 1 con reclamo del 5 dicembre 2013, sostenendo di non necessitare di una protezione così incisiva come quella istituita e di preferire una soluzione “meno invasiva”.\nE. Tramite osservazioni 23 dicembre 2013 il curatore CUR 1 ha precisato di essersi impegnato per sostenere il curatelato, che a suo avviso necessita di un aiuto e la cui situazione sarebbe migliorata dall’istituzione della misura.\nF. L’Autorità di protezione, con osservazioni 17 dicembre 2013 ha preso nota del reclamo precisando esclusivamente l'esistenza dell'errore di data della decisione impugnata.\nConsiderato\nin diritto\n1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);\nRiguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).\n2. Secondo l’art. 390 cpv. 1 CC l’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne: non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (n. 1); a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare (n. 2).\n3. Ai sensi dell'art. 394 CC, se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di rappresentanza (cpv. 1); l'Autorità di protezione può limitare di conseguenza l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (cpv. 2); anche se non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato dagli atti del curatore (cpv. 3). In virtù dell'art. 395 cpv. 1 CC, se istituisce una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni, l'Autorità di protezione designa i beni che devono essere amministrati dal curatore; può porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del reddito o del patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di reddito e patrimonio.\n4. Nel caso in esame, l’Autorità di protezione ha istituito una curatela a favore di RE 1 a seguito di un’esplicita richiesta dell’interessato. La misura si è resa necessaria in considerazione dei suoi problemi di salute e la sua istituzione è stata appoggiata dal Servizio psico-sociale __________.\nA distanza di nemmeno tre mesi RE 1 ha chiesto di “disdire il contratto di curatela”, “disdetta” che gli è stata negata, poiché non vi sarebbero “ragioni oggettive per poterla accogliere” (cfr. decisione impugnata).\nNel suo reclamo, RE 1 sostiene di non aver compreso la portata della curatela istituita e che immaginava che il curatore si sarebbe limitato a “un semplice sostegno per compiere determinati affari secondo gli artt. 392 e 393 CC”. Ritiene di non essersi sufficientemente informato e di non aver compreso “quanto potere” avrebbe avuto il curatore.\n5.Da quanto emerso dagli atti, risulta che RE 1 “presenta una malattia psichiatrica a valenza cronica e con un decorso altalenante” (cfr. certificato 22.11.2013 del dr. med. __________, FMH Psichiatria e Psicoterapia, medico curante del reclamante)."}