che le possibilità di successo della causa siano almeno pressoché equivalenti o solo leggermente inferiori al rischio di soccombenza; che il richiedente non sia in grado di far valere da sé le proprie ragioni in giudizio e non abbia conoscenze specifiche (v. rinvio dell’art. 13 LAG, art. 117 segg. CPC; sentenza CDP del 15 novembre 2013 inc. 9.2013.180). RE 1 è palesemente indigente (cfr. doc. H e I), per cui la sua domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria va accolta. Per questi motivi dichiara e pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza la decisione del 4 novembre 2013 dell’Autorità regionale di protezione __________ è così riformata: 1. annullato.