In simili circostanze l’Autorità di protezione dovrà provvedere, senza indugio, ad ordinare una perizia sulle capacità genitoriali di CO 2, in particolare in relazione all’esercizio libero dei diritti di visita. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata devono essere annullati. Per il momento i diritti di visita dovranno pertanto rimanere ancora in forma sorvegliata, così come stabilito nelle precedente risoluzione del 3 aprile 2013. Il dispositivo n. 4 della decisione impugnata va pertanto riformato di conseguenza. 8. Tasse e spese di giustizia seguirebbero la soccombenza. Viste le circostanze del caso concreto si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo.