La figura del padre, non avrebbe, a suo dire, fino ad ora avuto alcun confronto con uno specialista del ramo – che ritiene quanto mai opportuno – in considerazione dell'atteggiamento del padre emerso nel tempo, che desterebbe preoccupazioni in vista di un futuro in cui egli potrebbe gestire dei diritti di visita molto più ampi in modo autonomo e non più sorvegliato. Il modo in cui il padre influenza il bambino sarebbe determinante per il benessere di quest’ultimo e la questione sarebbe perciò pertinente con la protezione del minore. Nella valutazione del 29 luglio 2013, trasmessa all’avvocato della reclamante, il dr.