Tenuto conto però del fatto che il “rapporto tra genitori” era “ancora fragile” era, a suo dire, “opportuno mantenere il Punto d’incontro come luogo di scambio”. A seguito del secondo rapporto l’Autorità di protezione ha dunque preso la risoluzione qui impugnata, che prevedeva appunto l’esercizio libero delle relazioni personali fra padre e figlio. 6.3. Nella risoluzione impugnata l’Autorità di protezione non ha però fatto menzione alcuna delle due valutazioni del dr. __________ agli atti. Nella prima valutazione (non datata, doc. 13 del reclamo agli atti; già allegata alle osservazioni di prima sede del 2 agosto 2013, quale doc.