Non vi sarebbero neppure indicazioni che il bambino possa essere in pericolo, senza l’accompagnamento degli educatori del Punto d’incontro. L’Autorità di protezione ha riferito che “al rientro dall’esercizio del diritto di visita padre-figlio le operatrici potranno constatare direttamente lo stato emotivo del bambino ed eventualmente informare tempestivamente l’ARP di riprendere il diritto di visita accompagnato”. 3. RE 1 ha impugnato la predetta decisione, chiedendo anche in questa sede che venga ordinata una perizia sul rapporto padre-figlio, nonché una valutazione sulle capacità genitoriali di CO 2.