Per quanto riguarda le relazioni personali la convenzione prevedeva che “i genitori si organizzano liberamente di comune accordo” e “in caso di conflitto e con i figli in età prescolastica si organizzeranno le relazioni personali tenendo presente prioritariamente il bene del bambino”. B. Preso atto dello scritto del 18 maggio 2012 di CO 2, nel quale veniva richiesto l'intervento della Commissione tutoria per l'organizzazione del diritto di visita e richiamato il verbale d’udienza del 1° giugno 2012, con risoluzione dello stesso giorno (n. 355/2012) la Commissione tutoria ha istituito in favore di PI 1 una curatela di vigilanza delle relazioni personali, conformemente all’art. 308 cpv.