{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-10-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-272_2014-10-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117468&nX40_KEY=4921731&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "90262e17776f06bd1aeb25c2b5347ceb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.272"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.10.2014 9.2013.272"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relazioni personali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:20", "Checksum": "98191468e70c2adb44fe07515018c0db", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.10.2014 9.2013.272\nRegesto:\nRelazioni personali\n\n\n6.3. Nella risoluzione impugnata l’Autorità di protezione non ha però fatto menzione alcuna delle due valutazioni del dr. __________ agli atti.\nNella prima valutazione (non datata, doc. 13 del reclamo agli atti; già allegata alle osservazioni di prima sede del 2 agosto 2013, quale doc. 4) il dottore, specialista in psichiatria e psicoterapia del bambino, ha riferito di aver avuto modo di incontrare PI 1 e di formulare delle osservazioni su di lui e sui suoi vissuti riferiti ai contatti con il padre. Egli riferisce che il bambino “sull’argomento dei contatti con il padre è inizialmente evasivo”. Conferma di incontrarlo al Punto d’Incontro. PI 1 gli avrebbe riferito che sarebbe andato a casa del padre e che al proposito non è sembrato “entusiasta, ma remissivo”. “Fa riferimento alla moglie del padre che sarebbe cattiva e vorrebbe uccidere i bambini”. In relazione al nuovo domicilio del papà avrebbe inoltre detto che “il papà guarda la sua famiglia con la lente, con il binocolo, anche a distanza”.\nDopo aver sottoposto al bambino un suo disegno – disegno libero di luglio 2013 fatto non alla presenza dello psicologo – raffigurante lui e il suo papà, il medico psichiatra ha fatto un’analisi dello stesso e della lettura del medesimo da parte del bambino. Secondo lo specialista, nella situazione concreta sarebbe in particolare necessario un approfondimento globale della situazione, che dovrebbe estendersi anche ad entrambi i genitori, sotto forma di esame psicologico/psichiatrico eseguito da un perito neutro. La figura del padre, non avrebbe, a suo dire, fino ad ora avuto alcun confronto con uno specialista del ramo – che ritiene quanto mai opportuno – in considerazione dell'atteggiamento del padre emerso nel tempo, che desterebbe preoccupazioni in vista di un futuro in cui egli potrebbe gestire dei diritti di visita molto più ampi in modo autonomo e non più sorvegliato. Il modo in cui il padre influenza il bambino sarebbe determinante per il benessere di quest’ultimo e la questione sarebbe perciò pertinente con la protezione del minore.\nNella valutazione del 29 luglio 2013, trasmessa all’avvocato della reclamante, il dr. __________, responsabile del Servizio medico psicologico (SMP), ha indicato che, vista la situazione di conflittualità fra i genitori, “il rigore nella gestione del diritto di visita è perciò una misura cautelare indispensabile”. In concreto – con riferimento al “disegno libero di luglio 2013” e alla sua descrizione – emergerebbe, a suo dire, una grande conflittualità, nella quale lo spavento diventa subito visibile all’osservatore e il clima di mancata serenità del rapporto con il padre si manifesta in modo crudo. A mente dello specialista eventuali cambiamenti nella regolamentazione del diritto di visita dovrebbero essere fatti nella consapevolezza di un contesto relazionale che ha la sua storia, che non può essere considerata cancellata ne definitivamente superata, ma tendente ad emergere. In questo senso un diritto di visita libero non sorvegliato darebbe la possibilità al padre di esercitare un'influenza sul figlio molto più intensa. Sulla base dei segni rilevati sussisterebbe infatti, a suo dire, un rischio concreto di strumentalizzazione del bambino. L’abbandono della sorveglianza, in quanto tale, darebbe al padre un'indicazione non opportuna di abbassamento del controllo e dell’esigenza di trasparenza.\n6.4. Ora, in concreto, l’Autorità di protezione ha ignorato le risultanze del rapporto del dr. __________ (doc. 4 delle osservazioni del 2 agosto 2013 di RE 1 formulate a seguito dell’istanza del 10 luglio 2013), senza prendere posizione in merito. Un simile modo di procedere non può essere condiviso. Certo la valutazione é stata allestita su richiesta di parte, ma è stata formulata dallo psichiatra responsabile del SMP. Le perplessità da lui evidenziate non potevano dunque essere semplicemente trascurate.\nBenché le visite sorvegliate (da settembre 2012 a luglio 2013) si siano svolte positivamente, non si può negare che un cambiamento nella gestione dei diritti di visita, così come proposto dall’Autorità di protezione, non era in ogni caso sostenibile per il piccolo. In effetti con scritto 20 novembre 2013 la responsabile del punto d’incontro ha riferito che passare da un diritto di visita di due ore sorvegliato ad otto ore libere “era un cambiamento troppo importante” per un bambino di 5 anni.\nPer di più non può nemmeno essere trascurata l’evidente e forte conflittualità fra i genitori al momento della nascita del piccolo e le numerose “intimidazioni” del padre nei confronti della madre (soprattutto al momento precedente e successivo alla nascita del minore), come pure i toni poco gentili in relazione al bambino (cfr. email agli atti del 2008, in particolare quello del 11 agosto 2008 doc. 4 del ricorso del 18 giugno 2012 inoltrato da RE 1 all’allora Autorità di vigilanza).\nLe perplessità indicate dal dr. __________, rendono necessario l’allestimento di una perizia che permetta, se del caso, di fugare i rischi connessi con l'esercizio del diritto di visita.\n7. Sebbene il diritto di visita sorvegliato sia una misura che deve essere limitata nel tempo, malgrado i rapporti del Punto d’incontro proponessero l’esercizio libero delle relazioni personali, non si può negare che, anche dalle risultanze della valutazione del medico responsabile del SMP, l’esercizio libero del diritto di visita potrebbe nuocere al bene del bambino. Persino il bambino stesso aveva manifestato preoccupazione al riguardo (cfr. scritto del 20 novembre 2013 del Punto d’incontro) quando era stato informato del cambiamento.\nIn simili circostanze l’Autorità di protezione dovrà provvedere, senza indugio, ad ordinare una perizia sulle capacità genitoriali di CO 2, in particolare in relazione all’esercizio libero dei diritti di visita."}