{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-10-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-272_2014-10-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117468&nX40_KEY=4921731&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "90262e17776f06bd1aeb25c2b5347ceb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.272"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.10.2014 9.2013.272"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relazioni personali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:20", "Checksum": "98191468e70c2adb44fe07515018c0db", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.10.2014 9.2013.272\nRegesto:\nRelazioni personali\n\n\n4.5. Tra le modalità particolari di svolgimento degli incontri - sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC - vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del passaporto al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori di seguire una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il gioco) durante i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005, cons. 2.2); la presenza di un terzo durante gli stessi; una curatela di sorveglianza ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC; lo svolgimento in un luogo neutro o in un luogo protetto specifico (Meier/Stettler, op. cit., n. 793).\n5. Nel suo apprezzamento, l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d).\nIl citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).\nEsso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).\nQuesto principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (DTF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).\n6. Nel caso in esame, come risulta dagli atti, la regolamentazione del diritto di visita è avvenuta a seguito della richiesta del padre.\n6.1. Come già rilevato dall’allora Autorità di vigilanza sulle tutele (sentenza del 6 agosto 2002 n. 267.2012) la prima richiesta di poter esercitare il diritto di visita da parte di CO 2 è avvenuta il 18 maggio 2012, quando PI 1 aveva già quattro anni. L’Autorità aveva indicato che nel caso concreto non risultava “con certezza quale fosse effettivamente il contatto tra il bambino ed il padre nel periodo precedente alla richiesta di quest’ultimo”. L’Autorità aveva riferito che il padre aveva ammesso di non aver, fino a quel momento, potuto instaurare un profondo legame con il figlio (sentenza menzionata pag. 5).\nDate queste premesse l’Autorità di vigilanza aveva inoltre rilevato che agli atti non figuravano “elementi concreti e recenti” che facessero “dubitare delle capacità paterne al punto da ordinare una perizia sulle medesime”. In ogni caso vista la mancanza di una stabile relazione padre-figlio, l'Autorità aveva ritenuto opportuno iniziare con dei diritti di visita sorvegliati, stabiliti in due ore settimanali. Aveva inoltre prescritto al Punto d’incontro di rendere mensilmente dei rapporti circa l’andamento delle relazioni personali.\n6.2. Nel primo resoconto del 10 febbraio 2013, riferito al semestre settembre 2012 – febbraio 2013, la responsabile del Punto d’incontro aveva rilevato che i diritti di visita si erano svolti regolarmente, che “da subito PI 1 è apparso contento di vedere il genitore e di trascorrere tempo con lui”, ma che l’impressione era che PI 1 stesse tentando di fare ordine nel suo mondo e capire perché la mamma e il papà non stavano più insieme. Secondo il Punto d'incontro l’atteggiamento del bambino faceva pensare che soffrisse “di un conflitto di lealtà nei confronti della mamma” e che fosse forse “testimone di discorsi non appropriati per lui”. Alla fine degli incontri il bambino si rifiutava quasi sempre di salutare, appariva chiaramente contrariato e diventava un po’ scontroso. Secondo la responsabile del Punto d'incontro appariva “chiaro che la relazione tra i genitori al momento” non fosse positiva e che questo avesse un’influenza anche su PI 1. Ha però ritenuto che il bambino traesse beneficio dalle visite con il padre. In conclusione essa ha proposto di “mantenere il diritto di visita sorvegliato ma di estenderlo a due ore”.\nPreso atto di tale rapporto (trasmesso alle parti per osservazioni), con risoluzione del 3 aprile 2013 l’Autorità di protezione aveva quindi esteso il diritto di visita in forma sorvegliata a due ore settimanali.\nNel secondo rapporto, del 29 luglio 2013, la responsabile del Punto d’incontro aveva rilevato che PI 1 era “sempre contento di vedere il papà, anche se, occasionalmente, all’inizio del diritto di visita” si faceva un po’ desiderare e voleva che fosse lui “a cercarlo e a dimostrargli affetto e attenzione”. Aggiungeva inoltre che non sempre il padre si era dimostrato autorevole e che faticava a contenere il figlio (molto vivace). Nonostante ciò, la predetta responsabile ha sostenuto che padre e figlio avevano “stabilito una buona relazione basata sull’affetto e la giocosità” e quindi non c'erano “ostacoli per permettere loro di uscire liberamente”, anzi, “viste le esigenze di PI 1, sarebbe stato meglio” per il bambino “poter stare in spazi aperti dove poter praticare attività fisiche e sportive”. Tenuto conto però del fatto che il “rapporto tra genitori” era “ancora fragile” era, a suo dire, “opportuno mantenere il Punto d’incontro come luogo di scambio”.\nA seguito del secondo rapporto l’Autorità di protezione ha dunque preso la risoluzione qui impugnata, che prevedeva appunto l’esercizio libero delle relazioni personali fra padre e figlio."}