{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-10-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-272_2014-10-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117468&nX40_KEY=4921731&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "90262e17776f06bd1aeb25c2b5347ceb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.272"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.10.2014 9.2013.272"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relazioni personali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:20", "Checksum": "98191468e70c2adb44fe07515018c0db", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.10.2014 9.2013.272\nRegesto:\nRelazioni personali\n\n\n4. Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione (BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273 CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c; sentenza del Tribunale federale 5A_90/2013 del 27 giugno 2013). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.).\n4.1. La presenza di una terza persona è una delle modalità previste per il diritto di visita, nei casi in cui il minore è sotto pressione, ha dei timori, vi è il sospetto di abusi o di violenza su di lui, influenze negative di un genitore verso l’altro, oppure il pericolo di rapimento, o ancora il genitore beneficiario ha problemi di dipendenza o malattie psichiche (Bally, Die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der Vormundschaftsbehörde, in RDT 2008 pag. 3, p.to 2.2.1; DTF 5A_377/2009 del 3 settembre 2009, cons. 5.2).\nLo scopo è di favorire la relazione con il beneficiario degli incontri (Bally, op. cit., pag. 5 p.to 3.4.1).\n4.2. Il diritto di visita usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio. Il diritto di visita accompagnato, in presenza di una o più persone terze, può essere ordinato nel caso in cui vi siano indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio. Si tratta di una restrizione importante del diritto alle relazioni personali e come tale deve essere limitato nel tempo (Wirz, in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, ad art. 274 CC n. 22; sentenza CDP del 16 dicembre 2013, inc. 9.2013.248 consid. 5).\nL’istituzione di una curatela educativa risulta utile per vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art. 308 cpv. 2 CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle relazioni personali fra padre e figlia e per proporre gli opportuni adattamenti (FamPra 2/2001 pag. 390; sentenza CDP 22 agosto 2014, inc. 9.2014.9 consid. 8).\nSi giustifica per esempio un diritto di visita accompagnato e una curatela educativa in presenza di una malattia psichica del genitore non affidatario, che ha avuto episodi aggressivi anche se non nei confronti del figlio, per monitorare il riavvicinamento progressivo tra genitore e figlio. Un diritto di visita sorvegliato è opportuno anche per consentire ai responsabili del punto d’incontro di accertare il comportamento del genitore e del figlio, i loro rapporti personali, le capacità educative del genitore (Epiney-Colombo, Il cittadino e l’autorità tutoria, pag. 147).\n4.3. Come il rifiuto o la revoca del diritto alle prestazioni personali ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC, anche la pronuncia di un diritto di visita accompagnato necessita di indizi concreti dell'esistenza di una minaccia per il bene del figlio. Il pericolo astratto di un cattivo influsso sui figli non è sufficiente per giustificare un diritto di visita accompagnato. Se è preteso che le visite in genere rispettivamente le visite senza accompagnamento presso il genitore titolare del diritto di visita nocciono al figlio, l’allestimento di una perizia sulla questione del diritto di visita del genitore titolare che non ha la custodia parentale si rivela, di regola, indispensabile. In questo caso, in virtù della massima ufficiale, non è necessario che le parti abbiano inoltrato una richiesta in tal senso (DTF 122 III 404, sentenza del TF 5A_377/2009 in FamPra.ch 2010 pag. 209).\n4.4. In virtù dell’art. 274 cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi, poi, da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore (o intralci il compito dell’educatore). Infatti, il dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e delle violazioni gravi di questo dovere possono condurre l’autorità sia a limitare che a sopprimere il diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., Ginevra-Losanna 2014, n. 774)."}