{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-10-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-272_2014-10-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117468&nX40_KEY=4921731&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "90262e17776f06bd1aeb25c2b5347ceb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.272"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.10.2014 9.2013.272"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relazioni personali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:20", "Checksum": "98191468e70c2adb44fe07515018c0db", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.10.2014 9.2013.272\nRegesto:\nRelazioni personali\n\n\nI. Nel frattempo, con scritto del 20 novembre 2013 la responsabile del Punto d’Incontro ha informato l’Autorità di protezione sull'evolvere dei diritti di visita. Quest'ultima ha in particolare rilevato che, “dopo aver discusso singolarmente con i genitori di PI 1” “siamo giunti alla conclusione che passare da un diritto di visita di due ore sorvegliato ad uno di otto ore non sorvegliato sia un cambiamento troppo importante per un bambino di 5 anni”. In sostanza ha proposto una maggior gradualità nella messa in atto della modifica.\nL. Con lettera del 25 novembre 2013 l’Autorità di protezione ha precisato che “l’obiettivo finale è che il piccolo PI 1 possa trascorrere tutta la giornata (8 ore) con il proprio padre” e che, di conseguenza “a complemento” del dispositivo n. 4 della risoluzione del 4 novembre 2013 l’ampliamento del diritto di visita “dovrà avvenire in maniera graduale, prima 4 ore, in seguito aumento (entro un paio di mesi) graduale fino ad arrivare alle circa 8 ore”.\nM. Contro la predetta decisione del 4 novembre 2013 RE 1 è insorta a questa Camera con reclamo del 5 dicembre 2013, postulando anche in questa sede che venga ordinata una perizia sul rapporto padre-figlio, nonché una valutazione sulle capacità genitoriali di CO 2. La reclamante postula in particolare un diritto di visita per il padre di due ore settimanali, in forma sorvegliata. La madre chiede infine che venga ordinato al Punto d’Incontro di rendere mensilmente dei rapporti circa l’andamento degli stessi.\nMediante osservazioni del 15 dicembre 2013 CO 2 ha ribadito quanto già sostenuto in prima sede.\nConsiderato\nin diritto\n1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).\nQuanto alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l'ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l'art. 74b vLPamm).\n2. Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza del padre, concedendogli un diritto di visita non sorvegliato di 8 ore ogni due settimane, con scambio presso il Punto d’Incontro. Le richieste della madre di ordinare una perizia sul rapporto padre-figlio e una valutazione sulle capacità genitoriali di CO 2 sono state respinte. A mente dell’Autorità di prime cure non vi sarebbero motivi sufficienti per impedire al padre di esercitare il proprio diritto di visita in maniera libera. Non vi sarebbero neppure indicazioni che il bambino possa essere in pericolo, senza l’accompagnamento degli educatori del Punto d’incontro. L’Autorità di protezione ha riferito che “al rientro dall’esercizio del diritto di visita padre-figlio le operatrici potranno constatare direttamente lo stato emotivo del bambino ed eventualmente informare tempestivamente l’ARP di riprendere il diritto di visita accompagnato”.\n3. RE 1 ha impugnato la predetta decisione, chiedendo anche in questa sede che venga ordinata una perizia sul rapporto padre-figlio, nonché una valutazione sulle capacità genitoriali di CO 2. La reclamante postula in particolare che il diritto di visita, di due ore settimanali, venga mantenuto in forma sorvegliata e che venga ordinato al Punto d’Incontro di rendere rapporti mensili. La reclamante lamenta la violazione del proprio diritto di essere sentita, in quanto dal 1° giugno 2012 non sarebbe più stata sentita dall’Autorità di protezione, lamentando di non aver potuto prendere conoscenza delle risultanze dei rapporti del Punto d’Incontro. Le richieste della reclamante sarebbero giustificate dal rapporto fornito dal dr. med. __________, secondo cui vi sarebbe un rischio concreto di strumentalizzazione del bambino. A mente della reclamante la risoluzione impugnata sarebbe stata presa con superficialità dall’Autorità di protezione."}