{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-10-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-272_2014-10-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117468&nX40_KEY=4921731&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "90262e17776f06bd1aeb25c2b5347ceb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.272"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.10.2014 9.2013.272"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relazioni personali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:20", "Checksum": "98191468e70c2adb44fe07515018c0db", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.10.2014 9.2013.272\nRegesto:\nRelazioni personali\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nBaggi Fiala |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________\ne a\nCO 2 |\n|\n|\nper quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali di CO 2 con il figlio PI 1 |\ngiudicando sul reclamo del 5 dicembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 novembre 2013 dall’Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 è nato il 2008 dalla relazione tra RE 1 e CO 2 (all’epoca coniugato con __________). Il padre ha riconosciuto PI 1 il 28 aprile 2008. I genitori non convivono.\nIl 6 maggio 2008 i genitori hanno sottoscritto una “Convenzione sull’obbligo di mantenimento dei minori e sul diritto alle relazioni personali”, poi approvata dall’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria), con risoluzione n. 251 del 27 maggio 2008. Dalla stessa risulta che l’autorità parentale del piccolo è attribuita alla madre. Per quanto riguarda le relazioni personali la convenzione prevedeva che “i genitori si organizzano liberamente di comune accordo” e “in caso di conflitto e con i figli in età prescolastica si organizzeranno le relazioni personali tenendo presente prioritariamente il bene del bambino”.\nB. Preso atto dello scritto del 18 maggio 2012 di CO 2, nel quale veniva richiesto l'intervento della Commissione tutoria per l'organizzazione del diritto di visita e richiamato il verbale d’udienza del 1° giugno 2012, con risoluzione dello stesso giorno (n. 355/2012) la Commissione tutoria ha istituito in favore di PI 1 una curatela di vigilanza delle relazioni personali, conformemente all’art. 308 cpv. 2 CC. Quale curatore la Commissione tutoria ha designato il signor CURA 1, con il compito di: vegliare al corretto esercizio del diritto di visita (e relazioni personali) e trasmettere, dopo tre mesi, alla Commissione tutoria un rapporto circa lo svolgimento del diritto di visita, con le relative proposte (confermare, aumentare o restringere le modalità dello stesso). Con la medesima decisione la Commissione tutoria ha pure regolato il diritto di visita del papà, fissandolo in ogni domenica pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00 per un periodo iniziale di tre mesi, in ogni caso fino alla consegna del rapporto chiesto al curatore.\nC. Avverso la predetta decisione RE 1 il 18 giugno 2012 si è aggravata all’allora Autorità di vigilanza sulle tutele chiedendone l’annullamento. Il 6 agosto 2012 l’Autorità di vigilanza ha parzialmente accolto il ricorso, stabilendo che: il diritto di visita del padre CO 2, nei confronti del figlio PI 1 era fissato in due ore settimanali in forma sorvegliata presso il Punto d’Incontro per un periodo iniziale di tre mesi; il curatore doveva fissare il giorno e gli orari d’intesa con i genitori e con la struttura; il Punto d’Incontro doveva allestire mensilmente dei rapporti circa l’andamento delle relazioni personali, segnalando, se del caso, eventuali modifiche o interventi necessari. L’Autorità di vigilanza ha in particolare osservato che “vista la mancanza di una stabile relazione padre-figlio” era opportuno iniziare con dei diritti di visita sorvegliati. Tale assetto andava poi adattato in base all’evoluzione della situazione. L’Autorità ha infine rilevato che se durante i diritti di visita sorvegliati fossero emersi degli elementi di pericolo per il minore o lacune nella sua gestione, si sarebbe proceduto con delle misure opportune a proteggerlo, “eventualmente commissionando una perizia sulle capacità genitoriali”.\nD. Con scritto del 10 febbraio 2013 la responsabile del Punto d’Incontro ha trasmesso il primo rapporto relativo al periodo settembre 2012 – febbraio 2013. Dal rapporto risulta che la relazione tra i genitori non era al momento positiva e che questo aveva un’influenza anche sul bambino, però veniva indicato che quest’ultimo traeva “beneficio dalle visite con il padre”. La responsabile ha pertanto proposto che il diritto di visita fosse mantenuto in forma sorvegliata ma esteso a due ore. Tale rapporto è stato trasmesso ai genitori, i quali non hanno formulato osservazioni.\nE. Con decisione 3 aprile 2013 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha esteso il diritto di visita del padre nei confronti del figlio a due ore settimanali, da esercitare sempre in forma accompagnata presso il Punto d’Incontro.\nF. Mediante istanza del 10 luglio 2013 CO 2 ha postulato che il diritto di visita sia esteso a “4 o 8 ore”, auspicando che lo stesso possa in futuro venir esercitato anche fuori dalla struttura.\nG. Con osservazioni del 2 agosto 2013 RE 1 ha chiesto che venga ordinata una perizia sul rapporto padre-figlio e una valutazione sulle capacità genitoriali. In attesa del risultato della perizia la mamma di PI 1 ha in particolare postulato che il diritto di visita sia mantenuto in forma sorvegliata per due ore settimanali. Alle osservazioni ha in particolare allegato il parere del 29 luglio 2013 del dr. __________, responsabile del Servizio medico-psicologico (SMP), specialista in psichiatria per bambini e adolescenti FMH.\nH. Con decisione 4 novembre 2013 l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza del padre, fissando un diritto di visita “il sabato o la domenica ogni due settimane per 8 ore”, con scambio presso il Punto d’Incontro (cfr. dispositivo n. 4). Le richieste della madre sono state respinte. RE 1 è stata posta al beneficio del gratuito patrocinio."}