L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel memoriale. 8. La tassa di giustizia e le spese dell'attuale sentenza seguirebbero il principio della soccombenza (art. 31 LPAmm per analogia), ma le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa la reclamante inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non entra in linea di conto invece la concessione del gratuito patrocinio, poiché al ricorso mancava fin dall'inizio ogni probabilità di buon esito (art. 3 cpv. 3 LAG), tanto che non ha formato oggetto di intimazione.