4a con rinvii). Nondimeno, ove non possa evitare altrimenti che lo sviluppo armonioso del figlio – inteso non solo in senso fisico, ma anche morale e spirituale – sia compromesso, l'autorità tutoria toglie la custodia parentale alla madre e ricovera il figlio convenientemente (art. 310 cpv. 1 CC). In tal caso la madre conserva l'autorità parentale.