In primo luogo è considerazione opinabile quella che vede nel periodo trascorso “un'enormità inammissibile” nell'ambito del diritto tutorio. In una fattispecie diversa, certo, ma sempre a proposito dell'interesse del minore, trattandosi dell'audizione del figlio di cui all'art. 144 CC il Tribunale federale ha per esempio stabilito “che un periodo di nove mesi trascorso fra l'audizione effettuata dal giudice di primo grado e la sentenza dell'autorità di ricorso, non giustifica di per sé dal profilo degli art. 144 e 176 cpv. 3 CC una nuova audizione innanzi ai giudici di seconda istanza” (sentenza del Tribunale federale 5 P.199/2002 del 9 luglio 2002, consid.