essersi limitata – così come la Commissione tutoria regionale – a valutare la sua capacità genitoriale, giudicandola inadeguata, sulla base di documenti e perizie risalenti a oltre sette mesi prima delle decisioni prese, ciò che rappresenta – sostiene – “un'enormità inammissibile” nell'ambito del diritto tutorio. Rivendica quindi un aggiornamento dei dati e chiede il rinvio degli atti alla Commissione tutoria regionale per nuove verifiche. La reclamante afferma altresì non sussistere alcun “pericolo” (nel senso dell'art. 310 cpv.