2 con richiamo). 3. Riassunte le condizioni per la privazione della custodia parentale e il ricovero dei minori, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rilevato anzitutto che nel caso specifico i vari rapporti sulle capacità genitoriali di RI 1 evidenziavano una sua incapacità nel cogliere i bisogni effettivi delle figlie, le sole manifestazioni d'affetto essendo insufficienti ad assicurare loro una adeguata protezione. Inoltre – essa ha proseguito – la madre non era propensa ad accettare aiuti offerti dai vari servizi per sostenerla nell'organizzazione della vita quotidiana, impedendo così lo sviluppo di progetti educativi circa l'accudimento delle minori.