CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm). 2. Il ricorso all'Autorità cantonale di vigilanza sulle tutele era un rimedio giuridico ordinario, munito per principio di effetto sospensivo, diretto a un grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (art. 46 legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Le decisioni dell'Autorità di vigilanza sostituivano così quelle delle Commissioni tutorie regionali: annullando o riformando le prime, si annullano o si riformano automaticamente le seconde.