{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-01-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-26_2013-01-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116414&nX40_KEY=4921748&nTrefferzeile=66&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ca85f154b4818bcb6c5c308b36ad977a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 31.01.2013 9.2013.26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Privazione provvisoria della custodia parentale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:22:15", "Checksum": "5d5d778945decd91e44c4c4a49fc47d4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 31.01.2013 9.2013.26\nRegesto:\nPrivazione provvisoria della custodia parentale\n\n\n6. Se i genitori non sono uniti in matrimonio, l'autorità parentale spetta alla madre (art. 298 cpv. 1 CC). La custodia parentale, che consiste nella facoltà di determinare il luogo di residenza e le modalità di ricovero del figlio, è una componente dell'autorità parentale (DTF 128 III 9 consid. 4a con rinvii). Nondimeno, ove non possa evitare altrimenti che lo sviluppo armonioso del figlio – inteso non solo in senso fisico, ma anche morale e spirituale – sia compromesso, l'autorità tutoria toglie la custodia parentale alla madre e ricovera il figlio convenientemente (art. 310 cpv. 1 CC). In tal caso la madre conserva l'autorità parentale. In concreto l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ravvisato il pericolo appena ricordato in una limitata capacità genitoriale di RI 1, madre “sì affettuosa con le proprie figlie, ma che non riesce sempre a coglierne i bisogni e a proteggerle in modo adeguato”, che malgrado il nucleo famigliare sia da tempo seguito da una rete di persone “non sembra voler dar seguito alle proposte di aiuto dei vari servizi e ai tentativi di sostenerla nell'organizzare la sua vita per quanto riguarda l'accudimento delle figlie, non permettendo lo sviluppo di progetti educativi in questo senso” e che, reticente nei confronti delle istituzioni, senza la privazione della custodia potrebbe abbandonare la Casa __________ assieme alle figlie in ogni momento, “con il rischio di perdita dei contatti con la rete sociale, ciò [che] certamente costituisce una situazione di pericolo per le minori”.\nLa reclamante nega una situazione di pericolo come quella denunciata dall'autorità tutoria e pretende di essere perfettamente idonea all'esercizio della custodia parentale, ma omette di confrontarsi con le argomentazioni addotte dall'Autorità di vigilanza sulle tutele ed evita di proporre sue proprie ragioni. Essa si limita a ritenere più che sufficienti le misure adottate a norma degli art. 307 e 308 CC, ma non spiega il perché. Sostiene che la decisione impugnata sia silente al proposito, ma non si avvede dei riferimenti fatti tanto ai rapporti peritali che alle osservazioni del curatore, da cui traspare l'insufficienza di tali interventi (cfr. decisione impugnata, n. 5 pag. 7 e 8). Afferma che la sua situazione non è certo peggiorata dal suo arrivo alla Casa __________ nel 2009 e ritiene fuori luogo parlare di “stabilità precaria” ma disconosce – una volta ancora – quanto rilevato dall'Autorità di vigilanza al proposito. Privo di motivazione pertinente, su questo punto il rimedio risulta finanche irricevibile.\n7. Se ne conclude che, sprovvisto di fondamento, il reclamo è destinato all'insuccesso. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel memoriale.\n8. La tassa di giustizia e le spese dell'attuale sentenza seguirebbero il principio della soccombenza (art. 31 LPAmm per analogia), ma le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa la reclamante inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non entra in linea di conto invece la concessione del gratuito patrocinio, poiché al ricorso mancava fin dall'inizio ogni probabilità di buon esito (art. 3 cpv. 3 LAG), tanto che non ha formato oggetto di intimazione.\n9. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una privazione della custodia parentale può formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.\nper questi motivi,\ndichiara e pronuncia:\n1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata.\n2. Non si riscuotono tasse e spese giudiziarie.\n3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.\n4. Notificazione:\n|\n|\n|\n|\n|\nComunicazione:\n|\nIl presidente La vicecancelliera\ngiudice Franco Lardelli Catherine Hutter Gerosa\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}