{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-01-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-26_2013-01-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116414&nX40_KEY=4921748&nTrefferzeile=66&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ca85f154b4818bcb6c5c308b36ad977a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 31.01.2013 9.2013.26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Privazione provvisoria della custodia parentale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:22:15", "Checksum": "5d5d778945decd91e44c4c4a49fc47d4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 31.01.2013 9.2013.26\nRegesto:\nPrivazione provvisoria della custodia parentale\n\n\n3. Riassunte le condizioni per la privazione della custodia parentale e il ricovero dei minori, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rilevato anzitutto che nel caso specifico i vari rapporti sulle capacità genitoriali di RI 1 evidenziavano una sua incapacità nel cogliere i bisogni effettivi delle figlie, le sole manifestazioni d'affetto essendo insufficienti ad assicurare loro una adeguata protezione. Inoltre – essa ha proseguito – la madre non era propensa ad accettare aiuti offerti dai vari servizi per sostenerla nell'organizzazione della vita quotidiana, impedendo così lo sviluppo di progetti educativi circa l'accudimento delle minori. Infine – ha soggiunto l'Autorità di vigilanza – la concreta possibilità che RI 1 abbandonasse la struttura assieme alle figlie, vanificando ogni forma di sostegno, costituiva certamente per quest'ultime una situazione di pericolo a norma dell'art. 310 cpv. 1 CC, i continui cambiamenti di domicilio messi in atto prima dell'arrivo alla Casa __________ non fornendo infatti alcuna garanzia di stabilità al proposito. Per contro, la custodia di fatto consentiva alla struttura di collocamento di intervenire in modo autonomo nella gestione delle attività giornaliere primarie delle minori e nella presa in considerazione dei loro bisogni, “cercando di allontanarle dalla dipendenza, anche emotiva, materna”. Presa nel rispetto dei principi di proporzionalità, sussidiarietà e complementarietà – essa ha concluso – la decisione impugnata doveva pertanto essere mantenuta.\n4. La\nreclamante rimprovera in primo luogo all'Autorità di vigilanza sulle tutele di\nessersi limitata – così come la Commissione tutoria regionale – a valutare la\nsua capacità genitoriale, giudicandola inadeguata, sulla base di documenti e\nperizie risalenti a oltre sette mesi prima delle decisioni prese, ciò che\nrappresenta – sostiene – “un'enormità inammissibile” nell'ambito del diritto\ntutorio. Rivendica quindi un aggiornamento dei dati e chiede il rinvio degli\natti alla Commissione tutoria regionale per nuove verifiche. La reclamante\nafferma altresì non sussistere alcun “pericolo” (nel senso dell'art. 310 cpv. 1\nCC) perché la Commissione tutoria\navesse a sottrarle la custodia parentale, essendo se del caso più che\nsufficienti per la protezione delle minori le misure adottate a norma degli\nart. 307 e 308 CC. Soggiunge infine la reclamante che da quando, nel 2009, ha spontaneamente fatto capo alla Casa __________, la sua situazione non è certo peggiorata e\nmai ha manifestato l'intenzione – o anche solo lasciato credere – di volersene\nandare.\n5. Il rapporto del Servizio medico-psicologico che riconosce a RI 1 una capacità genitoriale limitata e il relativo complemento che la conferma risalgono al 14 giugno rispettivamente al 25 agosto 2010. Certo, la Commissione tutoria regionale avrebbe potuto agire con maggior tempestività nell'emettere la propria decisione al proposito, evitando di lasciar trascorrere più di sette mesi. Ma il non averlo fatto non implica forzatamente – come sostiene la reclamante – la necessità di procedere a un aggiornamento della situazione. In primo luogo è considerazione opinabile quella che vede nel periodo trascorso “un'enormità inammissibile” nell'ambito del diritto tutorio. In una fattispecie diversa, certo, ma sempre a proposito dell'interesse del minore, trattandosi dell'audizione del figlio di cui all'art. 144 CC il Tribunale federale ha per esempio stabilito “che un periodo di nove mesi trascorso fra l'audizione effettuata dal giudice di primo grado e la sentenza dell'autorità di ricorso, non giustifica di per sé dal profilo degli art. 144 e 176 cpv. 3 CC una nuova audizione innanzi ai giudici di seconda istanza” (sentenza del Tribunale federale 5 P.199/2002 del 9 luglio 2002, consid. 2.3). Inoltre la reclamante nemmeno indica, in concreto, quale modifica o evoluzione positiva delle circostanze farebbe apparire indispensabile – per il bene delle figlie – un aggiornamento della situazione. Infine, un rapporto del 22 febbraio 2011 indirizzato dalla Casa __________ al curatore CURA 1 rileva ancora le medesime fragilità psichiche, incapacità educative, difficoltà di gestione e resistenze a ogni proposta di sostegno, già rilevate nelle valutazioni peritali del 14 giugno e 25 agosto 2010 (doc. 5 nell'inc. 153.2001/R.34.2011 dell'Autorità di vigilanza). Le recriminazioni della reclamante non meritano pertanto altra disamina."}