{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-01-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-26_2013-01-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116414&nX40_KEY=4921748&nTrefferzeile=66&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ca85f154b4818bcb6c5c308b36ad977a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 31.01.2013 9.2013.26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Privazione provvisoria della custodia parentale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:22:15", "Checksum": "5d5d778945decd91e44c4c4a49fc47d4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 31.01.2013 9.2013.26\nRegesto:\nPrivazione provvisoria della custodia parentale\n\n|\nassistito dalla segretaria: |\nCatherine Hutter Gerosa, vicecancelliera |\nsedente per statuire nella causa n. 153.2001/R.34.2011 (protezione del figlio) dell'Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone\n|\n|\nRI 1,\n|\n|\n|\n|\nall'allora |\n|\n|\n|\nCommissione tutoria regionale __________\nper quanto riguarda la privazione provvisoria della custodia parentale su\nPI 2 (2007) e PI 3 (2009),\nfiglie sue e di\nPI 1, (patrocinato dall'avv. PA 2) |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ngiudicando sul ricorso, recte, ora, reclamo del 3 ottobre 2011 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 1° settembre 2011 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto\nin fatto\nA. Dalla relazione tra RI 1 (1986) e PI 1 (1984), cittadino portoghese, sono nate PI 2 (2007) e PI 3 (2009), riconosciute dal padre. Con decisione del 5 dicembre 2007 la Commissione tutoria regionale __________ ha istituito in favore di PI 2 una curatela educativa, designando in qualità di curatore il tutore ufficiale CURA 1. Il 29 settembre 2008 la medesima Commissione tutoria ha imposto per la bambina la frequentazione obbligatoria dell'asilo nido, ha affidato all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni un compito di controllo e informazione e al Servizio medico-psicologico l'incarico di svolgere controlli sull'evoluzione della minore. Infine, l'11 dicembre 2008 la Commissione tutoria regionale __________ ha istituito a favore di RI 1 – trasferitasi a R__________ – una curatela amministrativa, designando quale curatore l'avv. CURA 2. Nel gennaio 2009 RI 1 e la figlia PI 2 sono state accolte alla Casa __________, a pochi giorni dalla nascita della secondogenita PI 3.\nB. Con decisione del 25 marzo 2010 la Commissione tutoria regionale __________ ha incaricato il Servizio medico-psicologico di peritare, tra l'altro, le capacità genitoriali di RI 1. Il relativo rapporto è stato presentato il 14 giugno 2010, cui ha fatto seguito – sempre su richiesta della Commissione tutoria – un complemento del 25 agosto 2010. La Commissione tutoria regionale ha poi convocato RI 1 a un colloquio del 7 aprile 2011, esprimendole l'intenzione di disporre d'autorità il collocamento delle figlie alla Casa __________, proposta che ha incontrato l'opposizione della madre. Il 14 aprile 2011 la Commissione tutoria regionale ha istituito anche in favore di PI 3 una curatela educativa, designando quale curatore il medesimo tutore ufficiale CURA 1. Con decisione dello stesso giorno – dichiarata immediatamente esecutiva – la Commissione tutoria regionale ha privato “provvisoriamente” RI 1 della custodia parentale sulle figlie PI 2 e PI 3, disponendo il collocamento a tempo indeterminato di entrambe come interne alla Casa __________. Inoltre essa ha incaricato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni, di “elaborare e coordinare” il progetto di collocamento.\nC. Adita il 2 maggio 2011 da RI 1, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha confermato il 1° settembre 2011 la decisione della Commissione tutoria regionale, respingendo il ricorso. In esito alla decisione essa non ha prelevato tasse né spese.\nIl 3 ottobre 2011 RI 1 ha impugnato alla prima Camera civile la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele per ottenere che, conferito al rimedio giuridico effetto sospensivo, la decisione del 1° settembre 2011 e quella della Commissione tutoria regionale del 14 aprile 2011 siano annullate e la custodia parentale sulle minori rimanga affidata alla madre. Preliminarmente essa insta per la concessione dell'assistenza giudiziaria. Il memoriale non è stato intimato per osservazioni.\nD. In data 1° gennaio 2013, il ricorso, recte, ora, reclamo in oggetto è stato trasmesso per competenza a questo giudice.\nConsiderato\nin diritto\n1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile).\nL'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e, per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) – contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale.\nQuanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm).\n2. Il ricorso all'Autorità cantonale di vigilanza sulle tutele era un rimedio giuridico ordinario, munito per principio di effetto sospensivo, diretto a un grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (art. 46 legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Le decisioni dell'Autorità di vigilanza sostituivano così quelle delle Commissioni tutorie regionali: annullando o riformando le prime, si annullano o si riformano automaticamente le seconde. Ne deriva che la richiesta del reclamante intesa a far annullare, oltre alla decisione impugnata, quella della Commissione tutoria regionale non ha portata pratica (RDAT II-2003 pag. 52 consid. 2 con richiamo)."}