5. Ora, considerata l’evidente tensione dei rapporti tra i genitori di PI 1 e la situazione creatasi, nella quale gli interessi della minore (in particolare il suo diritto al mantenimento e ad intrattenere normali relazioni con il padre) non risultano essere sufficientemente tutelati dai genitori, appare adeguata, oltre che rispettosa dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità delle misure di protezione, la scelta dell’Autorità di protezione di istituire una curatela educativa con i compiti già menzionati.