{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-08-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-269_2014-08-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117016&nX40_KEY=4711080&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "abc126398a580187f0d5ddb4ddddfe01"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["9.2013.269"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 05.08.2014 9.2013.269"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istituzione curatela educativa"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:20:14", "Checksum": "f5faa36e41e593996737f1c53dda4ab5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 05.08.2014 9.2013.269\nRegesto:\nIstituzione curatela educativa\n\n\nL’Autorità di protezione, peraltro, sia nella decisione impugnata che nelle osservazioni al reclamo, non contesta le qualità della madre, bensì motiva la propria decisione con l’alta conflittualità tra i genitori e la difficoltà sia nello svolgimento dei diritti di visita, sia nel sottoscrivere un accordo sul mantenimento della figlia da parte del padre. Di conseguenza, i compiti attribuiti al curatore sono in particolare quelli di proteggere gli interessi della minore nell’ambito dei diritti di visita e del suo mantenimento, oltre a consigliare i genitori.\n4. Dagli atti emerge una situazione di grande conflitto tra i genitori, in un’occasione addirittura sfociata in un litigio con passaggio alle vie di fatto (cfr. verbale ARP 16 settembre 2013). Dallo scritto 13 gennaio 2014 inviato da CURA 1 all’Autorità di protezione si evidenzia che i genitori di PI 1 “non hanno più intenzione di effettuare i diritti di visita per la figlia presso Casa __________”. Dalla precedente comunicazione del 27 dicembre 2013 della responsabile del Punto d’Incontro risulta che infatti già dall’inizio del mese di dicembre 2013 i genitori e la figlia non si sono più presentati per i diritti di visita, in due occasioni senza avvisare il 7.12 e il 21.12 (cfr. email 27.12.2013 inviato da Casa __________ all’Autorità di protezione).\n5. Ora, considerata l’evidente tensione dei rapporti tra i genitori di PI 1 e la situazione creatasi, nella quale gli interessi della minore (in particolare il suo diritto al mantenimento e ad intrattenere normali relazioni con il padre) non risultano essere sufficientemente tutelati dai genitori, appare adeguata, oltre che rispettosa dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità delle misure di protezione, la scelta dell’Autorità di protezione di istituire una curatela educativa con i compiti già menzionati. Non avendo nemmeno la reclamante presentato motivi importanti che dimostrino il contrario, la decisione del 28 ottobre/7 novembre 2013 dell’Autorità di protezione va pertanto confermata.\n6. Visto quanto precede il reclamo è respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico della reclamante.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata.\n2. Gli oneri del reclamo consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 50.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 150.–\nsono posti a carico di RE 1.\n3. Notificazione:\nComunicazione:\n-\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}