{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-08-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-269_2014-08-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117016&nX40_KEY=4921732&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "abc126398a580187f0d5ddb4ddddfe01"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.269"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 05.08.2014 9.2013.269"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istituzione curatela educativa"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:31:58", "Checksum": "dbc2600630e58cb669a9668bc7fe5f85", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 05.08.2014 9.2013.269\nRegesto:\nIstituzione curatela educativa\n\n\n3. Nel caso in esame, RE 1 si oppone all’istituzione della curatela educativa sostenendo di non averne bisogno, avendo sempre mantenuto un comportamento irreprensibile e essendo una madre responsabile.\nL’Autorità di protezione, peraltro, sia nella decisione impugnata che nelle osservazioni al reclamo, non contesta le qualità della madre, bensì motiva la propria decisione con l’alta conflittualità tra i genitori e la difficoltà sia nello svolgimento dei diritti di visita, sia nel sottoscrivere un accordo sul mantenimento della figlia da parte del padre. Di conseguenza, i compiti attribuiti al curatore sono in particolare quelli di proteggere gli interessi della minore nell’ambito dei diritti di visita e del suo mantenimento, oltre a consigliare i genitori.\n4. Dagli atti emerge una situazione di grande conflitto tra i genitori, in un’occasione addirittura sfociata in un litigio con passaggio alle vie di fatto (cfr. verbale ARP 16 settembre 2013). Dallo scritto 13 gennaio 2014 inviato da CURA 1 all’Autorità di protezione si evidenzia che i genitori di PI 1 “non hanno più intenzione di effettuare i diritti di visita per la figlia presso Casa __________”. Dalla precedente comunicazione del 27 dicembre 2013 della responsabile del Punto d’Incontro risulta che infatti già dall’inizio del mese di dicembre 2013 i genitori e la figlia non si sono più presentati per i diritti di visita, in due occasioni senza avvisare il 7.12 e il 21.12 (cfr. email 27.12.2013 inviato da Casa __________ all’Autorità di protezione).\n5. Ora, considerata l’evidente tensione dei rapporti tra i genitori di PI 1 e la situazione creatasi, nella quale gli interessi della minore (in particolare il suo diritto al mantenimento e ad intrattenere normali relazioni con il padre) non risultano essere sufficientemente tutelati dai genitori, appare adeguata, oltre che rispettosa dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità delle misure di protezione, la scelta dell’Autorità di protezione di istituire una curatela educativa con i compiti già menzionati. Non avendo nemmeno la reclamante presentato motivi importanti che dimostrino il contrario, la decisione del 28 ottobre/7 novembre 2013 dell’Autorità di protezione va pertanto confermata.\n6. Visto quanto precede il reclamo è respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico della reclamante.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata.\n2. Gli oneri del reclamo consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 50.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 150.–\nsono posti a carico di RE 1.\n3. Notificazione:\n|\n|\n- -\n|\nComunicazione:\n-\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}