{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-08-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-269_2014-08-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117016&nX40_KEY=4921732&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "abc126398a580187f0d5ddb4ddddfe01"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.269"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 05.08.2014 9.2013.269"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istituzione curatela educativa"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:31:58", "Checksum": "dbc2600630e58cb669a9668bc7fe5f85", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 05.08.2014 9.2013.269\nRegesto:\nIstituzione curatela educativa\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nPerucconi-Bernasconi |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________,\ne a\nCO 1, |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda l’istituzione di una curatela educativa a favore della figlia PI 1 |\ngiudicando sul reclamo del 4 dicembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 ottobre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 è nata il 2012 dalla relazione tra RE 1 e CO 1.\nB. A seguito delle difficoltà riscontrate per il riconoscimento da parte del padre e la stipulazione del contratto di mantenimento, l’Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) con decisione 12 marzo 2013 ha istituito una curatela di rappresentanza a favore della minore, nominando quale curatrice __________, operatrice sociale, __________, con il compito di stabilire il rapporto di filiazione tra padre e figlia, promuovere l’azione di mantenimento e far stabilire le relazioni personali, consigliare ed assistere la madre nella maniera richiesta dalle circostanze.\nC. Il 14 agosto 2013 il padre ha provveduto a riconoscere la figlia, mentre in occasione di un’udienza avvenuta il 16 settembre 2013 sono stati regolati gli aspetti economici e le relazioni personali. Su tale aspetto i genitori si sono accordati nel senso di svolgere i diritti di visita in forma sorvegliata presso Casa __________. Nel contempo la curatrice ha cambiato attività professionale e di conseguenza tramite decisione 7 novembre 2013 l’Autorità di protezione ha revocato la curatela di rappresentanza, istituendo una curatela educativa e nominando quale curatore educativo CURA 1, operatore sociale del Comune di __________. Al curatore educativo sono stati conferiti i compiti di provvedere all’attuazione del diritto di visita tra padre e figlia, come pure di rappresentare quest’ultima nella salvaguardia del diritto al mantenimento in attesa della stipula della convenzione, oltre a consigliare ed assistere i genitori nella cura ed educazione della minore.\nD. Contro la suddetta decisione RE 1 ha interposto reclamo in data 4 dicembre 2013, chiedendo la revoca della curatela educativa, sostenendo di essere una madre responsabile, “in grado di assicurare una buona educazione e uno stile di vita cristiano”.\nE. In data 16 dicembre 2013 ha presentato le proprie osservazioni CO 1, padre della bambina, sostenendo che la reclamante è una “madre modello, molto responsabile, sempre attenta e presente, sa educare bene sia mia figlia PI 1 e sua figlia __________”;\nF. Con osservazioni 20 gennaio 2014 l’Autorità di protezione ha precisato di aver ritenuto opportuno istituire una curatela educativa a favore della minore in considerazione della conflittualità esistente tra i genitori, della lunga sospensione delle relazioni personali tra padre e figlia, dell’età della bambina. A protezione della minore l’Autorità ha quindi ritenuto opportuno nominare un curatore educativo al fine di salvaguardare il diritto alle relazioni personali della bambina con il padre, così come il suo diritto al mantenimento in attesa della stipula di una convenzione tra i genitori.\nConsiderato\nin diritto\n1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).\nRiguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).\n2. Conformemente all'art. 308 CC, se le circostanze lo richiedono, l’autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio. Il curatore, in tale caso, ha il compito, qualora non gli siano assegnati speciali poteri (cpv. 2) di sostenere i genitori tramite consigli ed aiuto (BSK ZGB I - Breitschmid, ad art. 308 CC, n. 1).\nL'autorità di protezione può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali (cpv. 2).\nQuesto provvedimento si connota come un intervento ambulatoriale e continuo destinato a sanare incomprensioni educative attraverso la mediazione, la guida e il consiglio fra i genitori, il figlio e terzi. Il curatore può anche essere incaricato di impartire istruzioni per la cura dei figli, la loro educazione o istruzione, così come avere diritto di controllo e informazione; egli assume in tal caso il “ruolo di persona fidata, di persona cui potersi rivolgere, di persona in grado di prestare suggerimento, aiuto e vigilanza, di persona chiamata a coadiuvare i genitori e il figlio” (BSK ZGB I – Breitschmid, ad art. 308 CC, n. 4-5; sentenza CDP del 25 aprile 2013, inc. 9.2013. 85, consid. 2)."}