Al padre è infatti stata attribuita la custodia di PI 1 ed il compito di amministrarne i redditi ed i beni nel 2007 e fino ad oggi ha espletato i compiti legati al mandato in modo corretto. Non vi sono pertanto ragioni, come correttamente evidenziato dall’Autorità di prime cure, per modificare l’assetto già in essere e ridefinire il conferimento del mandato di curatore generale. RE 1 non ha peraltro neppure indicato di essere idonea dal profilo personale e delle competenze per svolgere tale mandato. Il fatto di essere la madre non è infatti un criterio sufficiente. Come già evidenziato, giusta l’art. 402 cpv.