La decisione dell’Autorità di protezione di conferire ad un solo genitore il mandato di curatore resiste pertanto alla critica. 7.2. L’Autorità di protezione, dopo aver sentito le parti, l’interessata e i fratelli della stessa è giunta alla conclusione che non intende intervenire d’ufficio per effettuare cambiamenti radicali nella vita di PI 1 e ha conferito il mandato di curatore al padre. Ora, in concreto, come risulta dagli atti, PI 1 vive presso il padre, lo stesso ne amministra i redditi e la sostanza già dal 1° ottobre 2007, quando, per richiesta della madre stessa l’autorità parentale è stata attribuita a CO 2 in via esclusiva.