La conflittualità che si è venuta a creare fra i genitori di PI 1, seppur ancora relativamente ridotta ed indipendentemente dalle cause che l’abbiano fatta scaturire, è evidente ed è una ragione sufficiente per giustificare il conferimento del mandato di curatore ad uno solo dei genitori. Vista l’evidente difficoltà di collaborazione fra i genitori, che risulta dagli atti, in concreto non vi sono più le premesse per un esercizio congiunto del mandato. La decisione dell’Autorità di protezione di conferire ad un solo genitore il mandato di curatore resiste pertanto alla critica. 7.2.