, art. 402 n. 4). 7. Contestata è nel caso in esame la scelta operata dall’Autorità di protezione di conferire il mandato di curatore ad un solo genitore, in particolare a CO 2. 7.1. Nella fattispecie, l’Autorità di protezione, con decisione 24 ottobre 2013, dopo aver sentito l’interessata – che ha dichiarato di essere contenta – ed i fratelli di PI 1 – che hanno, a loro volta, riferito che “la sorella sta bene, è legata affettivamente con tutti e due i genitori ed ha un buon equilibrio” – ha istituito la curatela generale attribuendola in via esclusiva al padre.