CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 1). I desideri dei famigliari o di altre persone vicine, di cui è menzione all'art. 401 cpv. 2 CC, devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile”, e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui l’interessato stesso non vuole o non può pronunciarsi, rispettivamente se la persona proposta non possiede le competenze necessarie (COMPA, loc. cit.; CommFam, op. cit., art. 401 CC n. 2). Tuttavia l’autorità di protezione non è legata alla proposta di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam, op.