, n. 36 pag. 18). 6. La designazione del curatore è di competenza dell’autorità di protezione, che a norma dell'art. 400 cpv. 1 CC nomina per tale funzione una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. Secondo l'art. 401 CC, quando l'interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l'autorità di protezione vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1); per quanto possibile, l'autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all'interessato (cpv. 2). L'art. 401 cpv.