In concreto, va inoltre contestualizzato il reclamo in esame. Benché lo stesso sia volto anche all’ottenimento da parte della reclamante dell’affidamento della figlia PI 1, con la risoluzione impugnata l’Autorità di protezione ha provveduto a confermare l’istituzione di una curatela generale che ha sostituito, per legge (dal 1° gennaio 2013), la precedente misura di “ripristino dell’autorità parentale” (art. 369 e 385 vCC) (disp. 1) e a definire a chi verrà attribuito il ruolo di curatore generale (disp. 2). La questione relativa all’affidamento di PI 1 non è infatti oggetto della risoluzione impugnata.